Come funziona l’assegno unico familiare

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Massimiliano Sinacori

14 Gennaio 2022
Reading Time: 2 minutes

Figli e sostegni

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Da luglio 2021 è entrato in vigore un assegno “ponte”, una misura transitoria, cui possono accedere coloro che sono esclusi dagli ordinari assegni al nucleo familiare (ANF) e cioè tutti coloro che non sono lavoratori dipendenti o che godono di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente (ad esempio lavoratori autonomi, disoccupati non percettori di NASPI o lavoratori agricoli).

Pertanto, mentre nell’ultimo semestre del 2021 al tradizionale ANF si affianca l’assegno unico “ponte”, da gennaio 2022 l’assegno diventerà una misura di carattere universale, cui potranno accedere, a domanda, tutti i nuclei familiari con figli a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza ai 21 anni di età.

Per quel che riguarda i requisiti di accesso, l’assegno unico è riconosciuto in favore dei nuclei familiari con ISEE fino a 50.000 euro, in cui siano presenti figli minorenni (compresi i figli minori adottati o in affido preadottivo) nel rispetto di uno dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno; essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età; essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

L’importo dell’assegno decresce in rapporto al valore dell’ISEE, ma in sintesi, è prevista una soglia minima, in quanto con un ISEE fino a 7.000 euro si potrà accedere all’importo mensile in misura piena (167,50 euro per ciascun figlio nel caso di nuclei con uno o due figli o 217,80 euro per figlio nel caso di nuclei più numerosi) e una soglia massima, in quanto nel caso di ISEE pari a 50.000 euro non si potrà accedere al beneficio.

Poiché la ratio della misura è quella di sostenere la genitorialità, l’assegno deve essere riconosciuto a chi, nella pratica, si prende cura del minore, sia che si tratti di coppie non sposate ma conviventi (incluse nel medesimo stato di famiglia), sia che si tratti di genitori non conviventi o anche coppie separate o divorziate.

In quest’ultimo scenario, nel caso di affidamento condiviso del minore, l’assegno unico temporaneo per i figli verrà accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di entrambi i genitori affidatari, salvo diverso accordo.

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