Investimenti sbagliati: chi paga?

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Massimiliano Sinacori

23 Maggio 2017
Reading Time: 3 minutes

L’Arbitrato per le controversie finanziarie

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Negli ultimi anni si è registrato un forte incremento del numero di cause tra i risparmiatori (cosiddetti “investitori retail”) e alcuni dei maggiori istituti di credito nazionali, in particolare per quanto riguarda la materia degli investimenti.

Il proliferare incalzante di questa forma di contenzioso ha portato il nostro ordinamento a dotarsi di un nuovo strumento stragiudiziale finalizzato a fornire una valida alternativa alla via giudiziaria, che sia in grado di rispondere con celerità ed efficienza alle esigenze degli investitori e del sistema finanziario. Con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 la Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa) ha istituto l’ACF (Arbitro per le controversie finanziarie) che si occupa esclusivamente di problematiche in materia di violazione da parte degli intermediari di obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza quando prestano servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. L’ACF si affianca al già esistente ABF (Arbitro bancario e finanziario) che è competente per tutte le altre controversie di natura bancaria.

I soggetti che possono adire l’ACF sono quegli investitori che non possiedono particolari competenze professionali, che sono invece possedute da parte di operatori del settore “qualificati”, come banche, compagnie assicurative e imprese di grandi dimensioni. Chi vuole proporre il ricorso all’ACF deve, necessariamente, aver già presentato un reclamo all’intermediario, senza aver ricevuto una risposta entro i successivi 60 giorni, ovvero, qualora abbia ricevuto una risposta nei termini e questa sia stata ritenuta insoddisfacente; inoltre, ai fini della procedibilità, non devono essere pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale per i medesimi fatti oggetto dell’istanza che si intende proporre all’Arbitro Finanziario. Il ricorso può essere presentato, gratuitamente, online sul sito dell’ACF per richieste di risarcimento che non superino complessivamente la somma di 500.000 euro.

È possibile proporre il ricorso personalmente o con l’ausilio di un procuratore o di un’associazione rappresentativa dei consumatori; tuttavia è bene evidenziare che, alla luce della complessità della materia, la redazione del ricorso da parte di un procuratore con competenze specifiche sui temi trattati rende maggiori le probabilità di una decisione favorevole per il ricorrente.

L’organo decisionale è costituito da un unico Collegio con sede a Roma, ed è composto da professionisti del settore con comprovata competenza, esperienza e onorabilità, al fine di garantire l’imparzialità e l’indipendenza necessaria. Il Collegio in funzione decisionale è composto dal Presidente e da altri quattro membri, di cui due nominati dalla Consob (come avviene per il Presidente), uno nominato dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale e uno designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

L’aspetto che rende questo nuovo strumento più appetibile rispetto agli altri rimedi stragiudiziali esperibili è certamente rappresentato dalle tempistiche che si propone di rispettare: infatti, l’intera procedura dovrebbe esaurirsi entro il termine di 180 giorni. Una volta ricevuto il ricorso, nei 7 giorni successivi, l’ACF valuta se questo è stato redatto in modo completo e corretto e, in caso di esito positivo, provvede a inviarlo tempestivamente all’intermediario attraverso la piattaforma informatica. Dal ricevimento del ricorso l’intermediario ha 30 giorni di tempo (45 se assistito da un’associazione di categoria) per depositare sulla piattaforma le proprie deduzioni difensive e la relativa documentazione, volte a provare di aver tenuto un comportamento corretto rispetto ai doveri imposti dalla legge in materia di investimenti.

Scaduto questo termine, il ricorrente può, nei 15 giorni successivi, controdedurre con osservazioni ed eventuale documentazione, a cui l’intermediario può replicare in via definitiva con un ulteriore termine di 15 giorni, seguendo le stesse modalità. All’esito di questa fase la controversia passa in decisione al Collegio che dovrebbe deliberare nel termine di 90 giorni. Nel prossimo mese di luglio verranno emesse le prime decisioni. Nel caso di esito positivo per il ricorrente è necessario sapere che l’intermediario non è tenuto a rispettare la decisione, come invece avviene per le sentenze giudiziarie che hanno forza vincolante per le parti, tuttavia, la decisione dell’ACF è rafforzata da una serie di sanzioni accessorie che rendono tale rimedio interessante.

In primo luogo, se l’intermediario non adempie alla decisione, ne viene data notizia tramite pubblicazione sul sito dell’ACF e su due quotidiani nazionali, e pertanto ne consegue un danno reputazionale che non è di poco conto per un istituto di credito.

In secondo luogo, poiché l’ACF costituisce una condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio ordinario innanzi alle autorità giurisdizionali, la decisione favorevole avrà certamente un peso significativo nella causa civile contro l’intermediario. Parimenti, la decisione dell’ACF non è vincolante nemmeno nei confronti del risparmiatore che, qualora non ritenesse soddisfacente l’esito dell’arbitrato, potrebbe sempre instaurare un nuovo giudizio davanti al giudice civile.

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