Assegno di mantenimento: quando e quanto?

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Massimiliano Sinacori

14 Marzo 2018
Reading Time: 3 minutes

Separazioni e divorzi

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Ne parlavano tutti i tabloids in relazione alla vicenda che vedeva protagonisti un noto ex premier e sua moglie; anche se in realtà, ciò che suscitava una simpatica incredulità erano le cifre milionarie oggetto del contendere. Ma che cos’è l’assegno di mantenimento e quando va corrisposto?

L’assegno di mantenimento è un’obbligazione in favore del coniuge che, per ragioni obiettive quali la non addebitabilità della separazione e l’assenza di redditi propri, non può mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Esso consiste, dunque, nella corresponsione da parte dell’altro coniuge, e nei limiti delle proprie capacità economiche, di una somma periodica che consenta al coniuge patrimonialmente più debole di godere di uno standard di vita, benessere e capacità di spesa analogo a quello che avrebbe avuto tenuto conto del complesso delle risorse economiche di entrambi i coniugi. 

L’assegno di mantenimento non va confuso con l’assegno alimentare, previsto dall’art. 433 c.c. Infatti, mentre il primo consiste nella prestazione di tutto quanto è necessario per la conservazione del tenore di vita matrimoniale e spetta al coniuge che non abbia avuto responsabilità nella separazione e che non disponga di mezzi sufficienti per le predette esigenze, il secondo presuppone, invece, uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento. L’obbligazione di mantenimento e quella alimentare differiscono, quindi, sia nei presupposti che negli scopi perseguiti: l’assegno di mantenimento va a garantire lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre quello alimentare garantisce il mero sostentamento dell’alimentando.

L’obbligo di mantenimento deriva dal più generale obbligo di assistenza morale e materiale reciproca in capo ai coniugi ed è stabilito dall’art. 143 del Codice Civile; norma che, a sua volta, trova fondamento a livello  costituzionale sia nell’art. 2 che riconosce e tutela i diritti fondamentali dell’uomo in tutte le sue espressioni, sia nell’art. 29 che garantisce e riconosce i diritti e l’unità famigliare.

Peraltro, com’è noto, con la separazione il vincolo matrimoniale non viene sciolto, bensì “sospeso” fino a che non interviene la sentenza di divorzio, ovvero la riconciliazione dei coniugi. Durante questo periodo, obblighi quali il dovere di fedeltà e di convivenza sono sospesi, mentre resta operante fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio quello di assistenza morale e materiale, ciò in quanto il legame coniugale conserva comunque la sua efficacia anche in ipotesi di separazione.

I parametri in base ai quali il giudice determina l’importo da corrispondere al coniuge beneficiario a titolo di assegno di mantenimento sono genericamente beneficiati dalla legge. L’art. 156, comma 2 del Codice Civile prevede che l’entità di tale somministrazione sia determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

A livello giurisprudenziale, e per dare contenuto alla prescrizione normativa citata, è stato introdotto il concetto di “tenore di vita”, inteso quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente e pertanto diventa un elemento indispensabile al fine della valutazione sulla congruità dell’assegno. In altre parole, il giudice è chiamato a valutare, caso per caso, non solo quanto emerge dai redditi prodotti dai coniugi, ma anche ogni altra utilità, attitudine al lavoro o capacità economica suscettibile di valutazione economica (così Cass. Civ, sez. I, n. 3502/2013).

Ciononostante, si tratta di un parametro di valutazione del quale si tiene conto solo in fase di separazione. Infatti, con riferimento all’assegno riconosciuto al coniuge beneficiario in sede di divorzio, e quindi in una fase successiva alla separazione, la Corte di Cassazione, con sentenza del 10 maggio 2017 n. 11504, ha stabilito che il diritto all’assegno divorzile, previsto dalla legge 898/1970, non possa essere riconosciuto, e quindi parametrato, sulla base del tenore di vita matrimoniale. Una decisione che si giustifica invocando da una parte il principio di autoresponsabilità economica e dall’altra sul fatto che il divorzio dovrebbe rescindere ogni legame con il precedente vincolo matrimoniale. Pertanto, l’assegno divorzile spetterà soltanto all’ex coniuge che non abbia i mezzi adeguati e che dimostri di essere nell’impossibilità oggettiva di procurarseli, per poter essere economicamente indipendente.

Da tali considerazioni è altamente probabile aspettarsi il seguente corollario: il divorzio verrà promosso celermente dalla parte che riterrà di giovarsi di una modifica favorevole dell’assegno di mantenimento che, come abbiamo visto, è quantificato tenendo conto di presupposti diversi nella separazione e nel divorzio.

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