Vacanza rovinata? Arriva il risarcimento

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Massimiliano Sinacori

3 Settembre 2018
Reading Time: 3 minutes

Ferie e disguidi

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La vacanza è quel momento di libertà dal lavoro e dagli obblighi quotidiani in cui ciascuno di noi può riposarsi, viaggiare o impiegare il proprio tempo seguendo le proprie passioni e facendo ciò che più gli piace. Per gli amanti dei viaggi sono purtroppo molti i disagi che potrebbero rovinare i tanto agognati periodi di riposo (dai ritardi nelle partenze allo smarrimento dei bagagli, furti, etc.): in questi casi, la legge prevede il diritto alla tutela risarcitoria a chi ha acquistato un cosiddetto “pacchetto turistico” affidandosi direttamente a un tour operator, o a un’agenzia di viaggio.

La definizione di pacchetto turistico, fornita dall’art. 33 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011), fa riferimento a una formula contrattuale scritta con cui si acquista una vacanza “tutto compreso”, caratterizzata dall’offerta di almeno due dei seguenti servizi: trasporto e alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto e all’alloggio (si pensi a escursioni organizzate, visite guidate, noleggio di auto o di altri mezzi e via dicendo).

Nell’ipotesi in cui il viaggiatore subisca eventuali disagi o danni collegati alla totale mancanza o all’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stipulato, l’organizzatore, se non prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, sarà tenuto a risarcire il danno subito dal cliente.

Tale responsabilità dell’organizzatore sussiste anche nel caso in cui lo stesso si avvalga di soggetti terzi per   l’erogazione di alcuni dei servizi proposti, ferma la possibilità di rivalersi poi nei confronti dei diretti responsabili.

La normativa di derivazione comunitaria, che disciplina la responsabilità dei tour operator e delle agenzie che vendono un pacchetto turistico, non si limita a ristorare i soli danni patrimoniali subiti dal viaggiatore, estendendo la propria tutela anche alla sfera del danno non patrimoniale: infatti, il viaggiatore che, a causa di un disagio subito da un disservizio, si è visto rovinare significativamente le vacanze, potrà richiedere anche l’ulteriore risarcimento per il cosiddetto danno da vacanza rovinata.

Nel nostro ordinamento il danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c. può essere richiesto solamente ove vi sia un’espressa previsione di legge che ne sancisce la risarcibilità. Il diritto a essere risarciti per la vacanza rovinata, conseguentemente, trova la sua fonte nell’art. 46 del Codice del Turismo, il quale stabilisce che: “nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455, il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e alla irripetibilità dell’occasione perduta”.

Ad esempio, alla luce di questa previsione normativa, il viaggiatore che, a causa del bagaglio smarrito dal vettore, sia costretto a spendere parte della propria vacanza al fine di rimediare al disagio subito, oltre al risarcimento patrimoniale per il danno economicamente valutabile, potrà altresì richiedere al giudice la liquidazione di un’ulteriore somma di denaro, determinata secondo equità, volta a ristorare quella sofferenza determinata, per l’appunto, dalla vacanza rovinata.

La particolare tutela, di natura non patrimoniale, del danno da vacanza rovinata trova il proprio fondamento nell’art. 2 della Costituzione. Il bene “vacanza”, nella sua ampia accezione, costituirebbe, dunque, una di quelle attività nelle quali si realizza la personalità dell’individuo. Anche la più recente giurisprudenza di Cassazione in materia di tutela dei lavoratori ha evidenziato come le ferie non debbano essere considerate esclusivamente quale semplice corrispettivo del rapporto di lavoro, bensì quale momento di libera espressione dell’individuo.

Il termine per richiedere all’organizzatore il risarcimento dei danni patiti durante il viaggio può variare in ragione del tipo di disservizio che ha determinato il disagio, nonché in ragione del tipo di danno che si è verificato. In linea generale, è opportuno provvedere a una denuncia tempestiva formalizzata a mezzo raccomandata o attraverso altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento da parte dell’organizzatore. Nello specifico, ai sensi del secondo comma dell’art. 46 del Codice del Turismo, il termine prescrizionale previsto al fine di richiedere il risarcimento per il danno da vacanza rovinata è di tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. Qualora il danno da vacanza rovinata sia conseguenza di un danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto turistico, il termine di prescrizione triennale può essere eccezionalmente esteso.

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