Molte le novità introdotte dalla Legge n. 121 del 29 Luglio 2010, che ha modificato oltre 80 articoli del Codice della Strada. In sintesi, le principali novità.
Quanto all’uso di sostanze alcoliche da parte di chi si metta alla guida, è stato introdotto il divieto assoluto di bere per chi ha ottenuto la patente di guida da meno di tre anni, o comunque per tutti coloro che non abbiano compiuto gli anni ventuno. Lo stesso divieto opera per coloro i quali “lavorino al volante”: autisti, tassisti, camionisti; addirittura per questi ultimi è previsto il licenziamento per giusta causa nel caso in cui commettano il reato di guida in stato di ebbrezza o si trovino sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Generalizzato invece l’aggravio di sanzione già in vigore se si è sorpresi a guidare con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge: l’art. 186 C.d.S. prevede che chiunque guidi in stato di ebbrezza venga punito, ove non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000 qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l (all’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi); con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 e non superiore ad 1,5 g/l, con sospensione della patente da sei mesi ad un anno; con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno qualora il tasso alcolemico accertato sia superiore ad 1,5 g/l.
Rilevante novità è la previsione della possibile sostituzione, per il guidatore colto in stato d’ebbrezza che non abbia causato incidenti stradali con la propria condotta, anche in presenza di decreto penale di condanna, e salvo non vi sia opposizione da parte dell’imputato stesso, della pena detentiva e pecuniaria con i cosiddetti “lavori di pubblica utilità”. Si tratta della prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie o i Comuni, oppure presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o ancora presso i centri specializzati contro la lotta alle dipendenze. Ogni giornata di lavoro di pubblica utilità svolto equivale a euro 250 di pena da scontare, fino ad estinzione delle concorrenti pene detentive e pecuniarie. Nel caso in cui lo svolgimento dei predetti lavori di pubblica utilità sia valutato positivamente, il Giudice fisserà una nuova udienza dichiarando estinto il reato.
Ulteriore vantaggio non di poco conto è il dimezzamento della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato. Con la stessa finalità di limitare i “danni del bere”, la nuova normativa vieta la vendita degli alcolici nei locali notturni: scatterà alle 3 di notte e durerà fino alle 6 di mattina con deroghe previste solo nelle notti di Ferragosto e di Capodanno. La stretta sarà più severa negli autogrill, che non potranno vendere alcolici dalle 10 di sera alle 6 del mattino e non potranno mai vendere superalcolici.
Tutti i locali, bar, alberghi, ristoranti e locali notturni, che proseguano l’attività dopo le 24, infine, dovranno dotarsi di un etilometro che i clienti potranno usare, volontariamente, per misurare il loro tasso alcolemico prima di mettersi al volante. Inasprimento di regime anche per minorenni e neopatentati: per i primi, qualora commettano una violazione che comporti la sospensione della patente (o del patentino), vi sarà la revisione, dovranno in altri termini riaffrontare gli esami per il conseguimento della patente stessa. Quanto ai neopatentati, se nei primi tre anni dalla data del conseguimento della patente B commettano un’infrazione che comporti la sospensione del documento di guida, la durata della sospensione verrà aumentata di un terzo alla prima violazione, e raddoppiata alle successive.
Infine, per il primo anno a partire dalla data di rilascio della patente di categoria B, non sarà possibile guidare autoveicoli di potenza specifica – riferita alla tara – superiore a 55 kW/t, o comunque di potenza non superiore a 70 Kw. Quest’ultima disposizione, tuttavia, dispiegherà i suoi effetti soltanto a partire da febbraio. Chiunque abbia compiuto i 17 anni potrà guidare la macchina a condizione di avere già la patente (evidentemente soltanto quelle di categoria A1), di aver ottenuto l’autorizzazione dalla Motorizzazione civile su istanza presentata da un genitore, avere frequentato un apposito corso pratico di guida in autoscuola di dieci ore, quattro delle quali in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, guidare autoveicoli di potenza specifica, riferita alla tara, non superiore a 55 kW/t e, in caso di autovetture, potenza non superiore a 70 kW, avere al proprio fianco, in funzione di istruttore, una persona in possesso di patente B o di categoria superiore da almeno dieci anni, non avere a bordo altre persone oltre all’accompagnatore/istruttore, avere applicato sul veicolo un apposito contrassegno con la sigla “GA”, guida accompagnata, non superare la velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Fino a che non arriverà il regolamento che disciplinerà l’applicazione di questa norma, però, non vi sono innovazioni rispetto al previgente dettato del Codice della Strada. Rimanendo in tema di età, per poter continuare a condurre un’automobile gli ultraottantenni dovranno sottoporsi a visita medica con cadenza biennale; per coloro che guidano “per mestiere”, dopo i 68 anni, la visita medica sarà annuale.
Un’altra mini-stretta riguarda minicar e motorini: decuplicate le sanzioni per chi produce e commercializza ciclomotori e minicar che superano i 45 km/h (euro 1.000 di multa), per le officine che li “truccano” (euro 779) e per chi ci circola (euro 389). Diminuiscono, infine, le multe (ma resta la rimozione del veicolo) per chi parcheggia un veicolo a motore a due ruote in divieto di sosta: scende da euro 78 a 38 la multa per chi parcheggia in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione, sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione, sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle piste ciclabili. Scende da euro 38 a 23 (oltre alla rimozione), invece, la multa in tutte le altre circostanze. Quanto alla violazione dei limiti di velocità, si riduce la decurtazione dei punti ma si inaspriscono le pene pecuniarie: per chi supera il limite di oltre 10 km/h (ma non oltre i 40 km/h) i punti decurtati saranno 3 anziché 5 (con multa invariata di euro 155); per chi supera il limite di oltre 40 km/h (ma non oltre 60 km/h) i punti decurtati dalla patente saranno 6 anziché 10, ma la sanzione pecuniaria passa da euro 370 ad euro 500; infine, se il superamento del limite è di oltre 60 km/h, 10 i punti tolti, e multa aumentata da euro 500 ad euro 779.
Passando agli autovelox, ai segnali luminosi della velocità e ai contasecondi, dopo la cosiddetta direttiva Maroni dell’agosto 2009, vengono introdotti i cosiddetti «tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito»: la nuova legge stabilisce che fuori dai centri abitati le apparecchiature di controllo della velocità non possano essere utilizzate o installate ad una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite. Ciò porrà un limite agli “agguati” della Polizia proprio a ridosso della segnaletica luminosa. Un decreto ministeriale disciplinerà la collocazione e l’uso di queste apparecchiature.
Via libera, infine, ai cosiddetti contasecondi ai semafori, i display che indicano il tempo residuo di accensione delle varie luci, con indicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – tramite regolamento – delle caratteristiche dei contasecondi ai semafori e dei cosiddetti semafori intelligenti, quelli attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo. Passando alle tempistiche per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, scende da 150 a 90 giorni il termine per la notifica dei verbali nel caso in cui il trasgressore non sia identificato dagli agenti che hanno accertato la violazione (per esempio, quando si utilizza un apparecchio per l’accertamento automatico dei limiti di velocità o di passaggio con semaforo rosso). La nuova legge prevede la notifica al proprietario del veicolo anche nel caso in cui la violazione sia contestata immediatamente al trasgressore. In questo caso il termine è di 100 giorni. La nuova norma si applica alle violazioni commesse a partire dal 13 agosto.
Novità interessante, soprattutto dal punto di vista pratico, la possibilità di chiedere al Prefetto, nei casi di assoluto bisogno (esigenze lavorative o altri gravi motivi), l’autorizzazione a poter guidare l’automobile fino a tre ore al giorno quando la patente sia stata sospesa. In “cambio” di questa concessione si allungherà proporzionalmente la durata della sospensione e si perderà la possibilità di fare ricorso. Se invece la patente sarà revocata, per esempio dopo aver commesso gravi infrazioni, non si potrà prendere una nuova patente prima di due anni e non si potrà nemmeno conseguire, nel frattempo, il “patentino” per ciclomotori.
Scompare infine la controversa norma sul ritiro, la sospensione o la revoca della patente (ovviamente nel caso di violazioni che lo prevedevano) commesse alla guida di bicicletta da una persona in possesso di patente. In bicicletta, poi, sarà obbligatorio indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità quando si circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e in ogni circostanza e a ogni ora quando si transita in galleria. In caso di violazione, è prevista una multa di euro 23.
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