Soluzione bonaria per dissidi privati

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redazione

1 Novembre 2020
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TULPS e giustizia

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La Polizia di Stato, oltre alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, svolge anche numerose attività di carattere preventivo che costituiscono un valido strumento per la gestione delle problematiche quotidiane del cittadino.

Tra queste sicuramente quella di cui all’ art. 1 comma 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931 (TULPS), che statuisce che l’Autorità di PS, “per mezzo dei suoi Ufficiali 1 ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati”.

In particolare l’Ufficiale di PS, interviene a seguito di presentazione da una o entrambe le parti coinvolte nel conflitto, di un esposto in forma scritta che riassuma sinteticamente i fatti, purché non siano ravvisabili reati perseguibili d’ufficio, in quel caso infatti l’Ufficiale di PS ha l’obbligo giuridico di trasmettere la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria.

All’esito della richiesta, l’Autorità di PS invita le parti a comparire innanzi ad essa, chiarisce le questioni di fatto e illustra i principi di diritto applicabili al caso di specie, senza tuttavia imporre il proprio giudizio. Dell’attività svolta si prenderà nota negli atti d’ufficio e si procederà alla redazione di un verbale sottoscritto dalle parti e dal funzionario, che potrà essere prodotto farà fede in un eventuale giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detto istituto costituisce un valido strumento per la risoluzione di varie controversie, dalle liti condominiali alle questioni familiari o contrattuali, tutte situazioni che necessiterebbero dell’intervento dell’autorità giudiziaria con la necessaria assistenza di un legale, non prevista invece per la presentazione dell’esposto ex art. 1 TULPS, determinando così un notevole esborso di denaro e dispendio di energie per le parti in causa.

Considerati, inoltre, i tempi tecnici della giustizia non vi sarebbe per i soggetti coinvolti garanzia di un’immediata risoluzione del problema.

Infine detta normativa potrà trovare applicazione, a seguito della depenalizzazione di numerosi reati ad opera del D. Lgs. n. 7/2016. Infatti per questa tipologia di reati la vittima non ha altra strada per ottenere giustizia se non quella di promuovere un giudizio civile contro l’autore del fatto, al fine di accertarne la responsabilità e ottenerne la condanna al risarcimento del danno, pertanto l’1 TULPS può costituire una soluzione alternativa per la persona offesa che non dovrà attendere i tempi di un’azione civile né sopportarne i relativi costi, con conseguente beneficio anche per l’autore del fatto, che in caso di accordo, non dovrà sopportare i costi di un’eventuale condanna al rimborso delle spese legali e di un’eventuale sanzione pecuniaria conseguenti a un giudizio.

Nel 2020 la Questura di Gorizia ha registrato un incremento del numero di esposti ex art. 1 TULPS: da gennaio ad agosto ne sono stati presentati ventisette, dei quali uno per lite con lesione, due per questioni contrattuali tra venditore e acquirente, otto per questioni familiari e sedici per liti condominiali.

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